§ 1 Conclusione del contratto
1. Il contratto è concluso tra l’ordinante del container (successivamente detto committente) e l’azienda di container Müller (successivamente detto contraente).
2. Il contratto viene stipulato con l’accettazione dell’ordine alle seguenti condizioni. Le condizioni del committente che si frappongono sono espressamente escluse.
Le norme contrattuali divergenti sono valide solo se sono pattuite individualmente e sono state confermate in forma scritta dall'azienda.
§ 2 Oggetto del contratto
1. Il contratto riguarda la preparazione di un container per la raccolta di rifiuti, le spese di noleggio del container da parte del committente per il periodo di noleggio concordato e il trasporto del container pieno da parte dell’azienda a un luogo di scarico concordato o determinato dall’azienda. L’obbligo della presa in consegna di rifiuti è sospeso laddove lo smaltimento non possa aver luogo come previsto per motivi che non sono stati causati dall'azienda né per grave negligenza né intenzionalmente. L’azienda ha il diritto di lasciare a terzi l’adempimento delle prestazioni contrattuali.
2. La scelta del luogo di scarico da raggiungere (discarica, inceneritore, centro di raccolta, impianto di selezionamento e simili) spetta all’azienda salvo che il committente non impartisca altre disposizioni. In questo caso è responsabile esclusivamente il committente di tutte le conseguenze derivanti dall'esecuzione delle disposizioni. Questo, su richiesta, deve esonerare immediatamente l’azienda da eventuali rivendicazioni di terzi. L’azienda non deve osservare le disposizioni che potrebbero causare una violazione delle norme di legge, in particolare contro le regolamentazioni sulla legislazione dei rifiuti.
3. L’azienda ha il diritto, laddove non sia concordato diversamente in forma scritta, ad appropriarsi del contenuto del container e a disporne.
4. Le indicazioni dell’azienda sulle dimensioni e il carico limite del container sono solo valori approssimativi. Il committente non può ricavare delle riduzioni di prezzo o altre rivendicazioni da modifiche non essenziali.
§ 3 Spese di annullamento
Nel caso in cui il committente receda senza motivo dall’incarico conferito, l’azienda, salvo la possibilità di rivendicare un danno effettivo maggiore, può richiedere il 10 % del prezzo concordato per le spese derivanti dall’evasione dell’ordine e per il mancato profitto. Spetta al committente dimostrare un danno minimo.
§ 4 Espletamento temporale degli ordini
1. Gli accordi sui tempi definiti per la preparazione e la presa in consegna del container sono vincolanti per l’azienda solo se sono stati confermati in forma scritta. Anche in questo
caso sono da considerarsi irrilevanti le modifiche fino a tre ore dalla conferma della preparazione o presa in consegna e non costituiscono in alcun modo per il committente il diritto di rivendicazione contro l’azienda, salvo che tra le parti non sia stato concordato un contratto commerciale a termine fisso.
2. Nell’ambito delle sue possibilità aziendali, l’azienda eseguirà il più puntualmente possibile la preparazione e la presa in consegna del container.
§ 5 Accessi e luogo di collocazione
1. Spetta al committente mettere a disposizione un luogo di collocazione adatto per il container. Questo deve provvedere alle vie di accesso necessarie per il luogo di collocazione.
2. L’accesso e il luogo di collocazione devono essere adatti per il transito con autocarri necessari per l’adempimento del contratto. Le vie di accesso e i luoghi di collocazione non fissati sono adatti solo se il terreno è preparato in altri modi per il transito con autocarri pesanti.
3. L’azienda non si assume alcuna responsabilità per i danni sulla via d’accesso e sul luogo di collocazione salvo che non vi sia premeditazione o grave negligenza.
4. Il committente risponde dei danni al veicolo o al container in seguito ad accessi e luoghi di collocazione non adeguati.
§ 6 Assicurazione del container
1. L'azienda colloca un container contrassegnato a norma quando l’installazione del container è concordata su zone di traffico pubbliche. Esclusivamente il committente è responsabile per la sicurezza necessaria del container tramite l’illuminazione o la barriera di protezione.
2. Per l’utilizzo di zone di traffico pubbliche, il committente deve fornire le autorizzazioni ufficiali necessarie, salvo che non se ne sia assunto l’obbligo l’azienda. Per l’autorizzazione, il committente si occupa dei dati pubblici rilevati più le spese di gestione.
3. Per l'omissione della sicurezza del container o l’autorizzazione mancante risponde esclusivamente il committente. Questo deve esonerare eventualmente l’azienda dalla rivendicazione di terzi.
§ 7 Carico del container
1. Il container può essere caricato solo fino all’altezza del bordo nell’ambito del peso massimo ammissibile. Il committente risponde dei costi e dei danni che derivano dal sovraccarico o dal carico non corretto.
2. Il committente è l’unico responsabile della corretta dichiarazione dei rifiuti e risponde di tutti gli inconvenienti che sorgono all’azienda in seguito a falsa dichiarazione o dati non corretti di modifiche della specie dei residui. Nel caso in cui il committente non adempi agli impegni per la dichiarazione, l’azienda ha il diritto di far fare gli accertamenti necessari. Il committente deve rimborsare all’azienda i costi derivanti.
3. Solo con l’autorizzazione dell’azienda i rifiuti che richiedono particolare controllo e i rifiuti che richiedono controllo possono essere collocati nel container. Sono considerati tali, i rifiuti definiti nel § 41 KrW-/ AbfG (Legge tedesca sullo smaltimento dei rifiuti) e i rifiuti che richiedono particolare controllo e quelli che richiedono controllo per la valutazione di rifiuti inclusi nell’Ordinamento normativo emanato secondo il § 41 comma 1 e comma 3 KrW-/ AbfG (Legge sullo smaltimento dei rifiuti). Il requisito dell’autorizzazione è valido anche per le sostanze incluse nel § 2 comma 2 KrW-/ AbfG. Su richiesta, l’azienda mette a disposizione del committente le informazioni e i testi normativi. Il committente ha l’obbligo di dichiarare i rifiuti introdotti nel container secondo il codice smaltimento rifiuti.
Nel caso in cui il committente non adempi ai presenti obblighi, l’azienda ha il diritto di far fare gli accertamenti necessari. Il committente deve rimborsare all’azienda le spese derivanti.
§ 8 Risarcimento del danno
1. Il committente risponde dei danni nel container avvenuti nel lasso di tempo dall'esecuzione alla presa in consegna. Lo stesso vale per lo smarrimento del container in questo periodo di tempo.
2. L’azienda risponde dei danni sugli oggetti del committente o sugli oggetti altrui che si presentano con la consegna o la presa in consegna del container, laddove a questo o al suo personale sia imputato intenzionalità o la grave negligenza. La responsabilità decade laddove il danno non venga comunicato immediatamente all’azienda dall’avente diritto dopo l’avvenuta conoscenza.
3. Laddove la responsabilità dell’azienda sia limitata o esclusa da queste condizioni, ciò si intende valido anche per i diritti di risarcimento contro il personale dell’azienda.
4. I diritti di risarcimento che nell’ambito dell’esecuzione di contratti ne derivano per le presenti disposizioni, cadono in prescrizione sei mesi dopo l’avvenuta conoscenza del danno dall’avente diritto. Sono esclusi i diritti di risarcimento di azioni non permesse.
§ 9 Retribuzione
1 La retribuzione concordata deve essere pagata in Euro. La retribuzione comprende, laddove non sia concordato diversamente in forma scritta, la preparazione, il noleggio, la presa in consegna e la consegna del container. Il contraente deve pagare un risarcimento corrispondente al prezzo concordato, laddove questo se ne debba assumere la responsabilità, per le partenze e gli arrivi inutili per la preparazione o la presa in consegna del container o nei periodi di attesa.
2. Laddove non sia stati presi differenti accordi sulla durata del noleggio, questo è di 2 giorni lavorativi. Nel caso in cui il committente non restituisca il container al massimo entro i tempi di noleggio concordati, l’azienda ha il diritto di calcolare per ogni giorno ulteriore al tempo concordato fino alla restituzione del container un importo corrispondente al canone di locazione.
3. Le tasse e le spese che sorgono sul luogo di scarico (ad es. es. tasse di discarica, spese di selezione e simili) non sono comprese nella retribuzione concordata. Vengono aggiunte nella fattura.
4. I prezzi e la retribuzione concordati sono al netto. L’IVA deve essere aggiunta.
5. Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prezzi in modo adeguato, se dopo la conclusione del contratto, si presentino delle riduzioni o aumenti delle spese, soprattutto per motivi di accordi salariali o modifiche del prezzo del materiale. Questi vengono comunicati al committente su richiesta. Nel trasporto non commerciale ciò è valido solo per i contratti con un termine di consegna concordato maggiore di 4 mesi o per rapporti obbligatori di durata. Qui il committente ha il diritto di svincolarsi dal contratto (diritto di rinuncia o di recesso) se l'aumento è maggiore del 5% del prezzo concordato.
§ 10 Scadenza della fattura
1. Le fatture dell’azienda devono essere pagate subito senza detrazioni.
2. Il committente cade in mora se non paga un sollecito dell’azienda che avviene dopo la scadenza dell’indennità. Indipendentemente da questo, il committente cade in mora se non paga al principio di cassa definito nel contratto secondo il calendario. Il regolamento di legge secondo il quale il debitore cade in mora dopo 30 giorni dall’arrivo della fattura, resta invariato.
3. Al committente spetta il diritto di rivalsa o di ritenzione contro i crediti esigibili dell’azienda, laddove si tratti di controquerele incontestabili o passate in giudicato.
§ 11 Modifiche, integrazioni, foro competente
1. Le modifiche e le integrazioni delle presenti condizioni di vendita hanno efficacia solo se sono concordate in forma scritta.
2. La non validità o l’inapplicabilità di qualsiasi disposizione non andrà a inficiare la validità delle altre disposizioni delle presenti condizioni di vendita.
3. Laddove il committente commerciante sia una persona giuridica del diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico, la sede principale dell’azienda sarà il foro competente.
L’azienda ha anche il diritto di agire in giudizio nella sede principale.